Il cittadino italiano che si trova anche solo temporaneamente all'estero ha l'onere di comunicare al competente consolato italiano gli eventi di stato civile, avvenuti in territorio straniero, che lo riguardano.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, così come provvedimenti di separazione, divorzio, riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, adozione ecc..., riguardanti cittadini italiani vengono, poi, inviati dai consolati ai competenti Comuni italiani per la trascrizione sui registri di stato civile.
Il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero, e ne abbia interesse, può richiederne autonomamente la trascrizione presentando apposita domanda all'ufficio di Stato civile, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste per legge.