Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile

  • Servizio attivo

In base alla legge n. 162/2014: i coniugi che non hanno figli minori possono richiedere un accordo di separazione presso il Comune.

A chi è rivolto

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, che non devono stabilire patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

 

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

 

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

 

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Come fare

Fase istruttoria

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile  procede alla verifica dei dati  dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.

I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono essere trasmessi all'ufficio stato civile:

eventuali informazioni possono essere fornite contattando direttamente il numero 0421359194/239.

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

 

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito, che i coniugi avranno concordato preventivamente con l'ufficio separazioni e divorzi, essi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio dello stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.

In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

 

Conferma dell'accordo

Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 

Per prenotare un appuntamento accedere all'indirizzo https://servizi.comune.jesolo.ve.it/public/prenotazioneappuntamenti?ente=C388 oppure telefonare all'ufficio Urp, al numero 0421 359111 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • documento di identità di entrambi i coniugi;
  • modulo di richiesta separazione o divorzio.

Cosa si ottiene

Separazione/divorzio.

Tempi e scadenze

30 giorni massimi di attesa, dalla richiesta.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Servizi demografici

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Servizi demografici

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016
Argomenti:

Costi

Non sono previsti costi.

Procedure collegate all'esito

Trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione è possibile iniziare la pratica del divorzio.

Dopo il divorzio le persone tornano di stato civile libero.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 24/01/2025, 12:57

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