Segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.)
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Servizio attivo
La S.C.A. attesta la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate in conformità alla normativa vigente, senza garantirne la conformità urbanistico-edilizia
A chi è rivolto
La richiesta di segnalazione certificata di agibilità può essere presentata da:
- il titolare del permesso di costruire;
- il soggetto detentore di SCIA, CILA;
- il proprietario dell’immobile;
- i loro successori o aventi causa.
Descrizione
Il certificato di agibilità è il documento in cui si valutano e certificano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti tecnici, conformemente alla normativa vigente e ai criteri di abitabilità stabiliti dall’art. 24 del D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia). Attestare l’agibilità è obbligatorio e la mancata presentazione del documento di agibilità comporta l’applicazione di sanzioni. Dal dicembre 2016, la presentazione della S.C.A. sostituisce il certificato di agibilità. Senza questo certificato, un edificio non può essere utilizzato legalmente per scopi residenziali o commerciali, e i servizi pubblici possono essere negati.
Il documento di agibilità deve essere redatto in relazione a diverse tipologie di interventi edilizi, tra cui:
- nuove costruzioni: includendo tutti i progetti di edificazione da zero;
- ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali: riguardando interventi che coinvolgono la ricostruzione completa o parziale di un edificio esistente o l’aggiunta di nuovi livelli;
- interventi sugli edifici esistenti: soprattutto quelli che possono avere un impatto sulle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, e risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti già installati.
A seconda dell’intervento, l’agibilità può essere attestata per:
- l’intero immobile: nelle specifiche autorizzate nel permesso di costruire e nelle successive varianti;
- singoli edifici o porzioni: a condizione che siano funzionalmente autonome, con opere di urbanizzazione collaudate e certificate per le parti comuni;
- singole unità immobiliari: a condizione che le opere strutturali siano completate e collaudate, gli impianti certificati e le parti comuni ultimate.
Come fare
La S.C.A. deve essere presentata in modalità telematica accedendo al portale Impresainungiorno.gov.it, attraverso il pulsante "Accedi al servizio" più sotto riportato, muniti di Spid o CIE o CNS o eIDAS e firma digitale.
Il titolare dell’attività edilizia certifica la sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile, mediante un tecnico abilitato.
Entro 15 giorni dal deposito della dichiarazione di fine lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta all’ufficio Edilizia la segnalazione certificata.
Per ulteriori informazioni è possibile prenotare un appuntamento presso l'ufficio Edilizia, accedendo all'indirizzo https://servizi.comune.jesolo.ve.it/public/prenotazioneappuntamenti?ente=C388.
Cosa serve
Per presentare la segnalazione di agibilità, il professionista incaricato effettua i necessari controlli e fornisce al Comune, a nome del cliente, la documentazione richiesta.
I principali documenti da allegare alla segnalazione certificata di agibilità includono:
- deposito della dichiarazione di fine lavori corredata da dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
- dichiarazione di avvenuto accatastamento o aggiornamento catastale;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- certificazione di collaudo statico o dichiarazione di rispondenza alle norme antisismiche;
- dichiarazione di conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
- attestato di prestazione energetica (APE);
- autorizzazione allo scarico.
Sono inoltre necessari:
- credenziali Spid, CIE, CNS o eIDAS;
- firma digitale;
Cosa si ottiene
L'esito positivo dei controlli da parte dell’Ufficio Edilizia porterà all'attestazione dell’assegnazione del numero civico da parte dell’Ufficio Cartografico al richiedente.
Il certificato di agibilità, a differenza di altri documenti, ha una durata potenzialmente illimitata e non ha una scadenza temporale.
Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, come ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali), l’agibilità precedentemente concessa perde la sua validità. In tali casi, diventa necessario presentare una nuova domanda per ottenere una certificazione aggiornata.
Nel caso di danni strutturali all’immobile che compromettano la stabilità dell’edificio e o di interventi edilizi abusivi, che non rispettino le norme tecniche in vigore, si può rischiare la revoca dell’agibilità.
Senza questo certificato, un edificio non può essere utilizzato legalmente per scopi residenziali o commerciali, e i servizi pubblici possono essere negati.
Tempi e scadenze
Il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta all’ufficio Edilizia la segnalazione certificata entro 15 giorni dal deposito della dichiarazione di fine lavori. Se ciò non avviene, il titolare o soggetto legittimato incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall’art. 24 (comma 3) del D.P.R. 380/2001 testo unico edilizia.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge, nello specifico, comporta una sanzione che varia dai 77 a 464 euro, in base alla tempistica trascorsa a seguito della scadenza.
La mancata richiesta dell’agibilità non riguarda solo le conseguenze sanzionatorie, ma può anche generare problemi legati alla vendita dell’immobile. Infatti, secondo la normativa vigente, la responsabilità per la mancata richiesta del certificato di agibilità viene trasmessa ai successori o aventi causa, anche nel caso in cui questi ultimi non siano responsabili dei lavori effettuati.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della S.C.A., l'ufficio tecnico, nel caso di carenza documentale, o dei requisiti e dei presupposti di legge, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
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Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della S.C.A. è soggetta al pagamento di € 100,00 per diritti di segreteria.
Procedure collegate all'esito
L’esito negativo comporterà l’inagibilità dell’immobile, con tutte le conseguenze di legge.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento:
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001, artt. 24 e 26 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Regolamento Edilizio.
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