SCIA Edilizia
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Servizio attivo
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
A chi è rivolto
Possono presentare la Scia i soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero i soggetti titolari di un diritto obbligatorio con l’autorizzazione da parte del proprietario (es. conduttore con l'assenso del proprietario).
Descrizione
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino/a di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo edilizio che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.
La Scia edilizia trova applicazione quando si debbano eseguire i seguenti tipi di intervento edilizio:
- manutenzione straordinaria (come definita dall’art. 3 comma 1 lett. b del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 76 punto 1 lett. d della L. R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012) che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR 380/2001;
- restauro e risanamento conservativo (come definito dall’art. 3 comma 1 lettera c del DPR 380/2001);
- ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 che non rientra nei casi previsti dall’ art.10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”, che non rientra nei casi previsti dall’ art. 10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- pertinenza di volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- eliminazione di barriere architettoniche che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 380/01;
- varianti in corso d’opera al permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo paesaggistico, e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22 comma 2 del DPR 380/2001);
- varianti fine lavori a Pdc che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Come fare
La Scia deve essere presentata in modalità telematica al Settore Edilizia Privata del Comune di Jesolo, accedendo al portale Impresainungiorno.gov.it, attraverso il pulsante "Accedi al servizio" più sotto riportato, muniti di Spid o CIE o CNS o eIDAS e firma digitale.
Per ulteriori informazioni è possibile prenotare un appuntamento presso l'ufficio Edilizia, accedendo all'indirizzo https://servizi.comune.jesolo.ve.it/public/prenotazioneappuntamenti?ente=C388.
Cosa serve
Con riferimento alla documentazione da presentare si rinvia alle disposizioni di cui al Tit. I del Regolamento edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2024.
Inoltre per accedere al servizio occorrono:
- credenziali Spid, CIE, CNS o eIDAS;
- firma digitale.
Cosa si ottiene
L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della Scia.
Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Sue, dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Tempi e scadenze
L'Amministrazione comunale, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, e qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione può ancora intervenire per reprimere l’intervento in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, ponderando gli interessi pubblici e privati coinvolti.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
Accedi al servizio
AccediUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della Scia è soggetta al pagamento di:
- € 200,00 per diritti di segreteria,
- € 450,00 per diritti di segreteria/sanzioni fino a € 10.000,
- € 516,00 per diritti di segreteria/sanzioni oltre i € 10.000,
- contributo di costruzione. Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Procedure collegate all'esito
L'esito positivo del procedimento amministrativo, avviato con la presentazione della richiesta, porterà all'autorizzazione d’ufficio dell’istanza per cui è presentato.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento:
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Regolamento Edilizio;
- Norme tecniche operative (NTO) del PI.
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