Rilascio copia tabella giochi proibiti vidimata dal Comune

  • Servizio attivo

L'installazione degli apparecchi da intrattenimento disciplinati dall'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. negli esercizi di cui all'art. 86 comma 1 e 2 e art. 88 del T.U.L.P.S. prevede obbligatoriamente l’esposizione della tabella dei giochi proibiti.

A chi è rivolto

Pubblici esercizi di somministrazione (bar – ristoranti), sale da gioco, sale da biliardo, , nei circoli che effettuano somministrazione, negli stabilimenti balneari, nelle strutture ricettive alberghiere, nei campeggi, nelle sale scommesse e sale bingo, si possono installare gli apparecchi da intrattenimento di cui sopra (art. 110 comma 6 e 7), nel rispetto del limite numerico previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune.

Come fare

La tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune e in formato PDF, è scaricabile dalla sezione modulistica più sotto riportata.
Non è necessario presentare alcuna domanda per il rilascio della tabella giochi proibiti, ma è sufficiente scaricarla, stamparla ed esporla in luogo visibile nei locali.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • scaricare la tabella, stamparla ed esporla.

Cosa si ottiene

Copia tabella giochi proibiti vidimata dal Comune

Tempi e scadenze

La tabella è valida a tempo indeterminato (e comunque fino alla predisposizione di una nuova tabella).

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Attività produttive

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Attività produttive

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016
Argomenti:

Procedure collegate all'esito

Esporre la tabella.

Ulteriori informazioni

I titolari dei sopra indicati esercizi dovranno pertanto esporre la tabella (senza la necessità di applicarvi la marca da bollo) nel locale sede dell'attività in luogo ben visibile.

Si rammenta, altresì, che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 221, comma 2 del T.U.L.P.S. e art. 195 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n.635).


Gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 e 7 devono essere sempre dotati di nulla osta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il vademecum, scaricabile dal link sotto riportato, predisposto da ANCI in collaborazione con SAPAR-AGIS e CONFINDUSTRIA.


Normativa di riferimento

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.).

Limiti quantitativi apparecchi installabili: Decreto Direttoriale del 27.10.2003 - Decreto Direttoriale del 27.07.2011

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 02/10/2024, 09:42

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