I titolari dei sopra indicati esercizi dovranno pertanto esporre la tabella (senza la necessità di applicarvi la marca da bollo) nel locale sede dell'attività in luogo ben visibile.
Si rammenta, altresì, che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 221, comma 2 del T.U.L.P.S. e art. 195 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n.635).
Gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 e 7 devono essere sempre dotati di nulla osta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il vademecum, scaricabile dal link sotto riportato, predisposto da ANCI in collaborazione con SAPAR-AGIS e CONFINDUSTRIA.
Normativa di riferimento
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.).
Limiti quantitativi apparecchi installabili: Decreto Direttoriale del 27.10.2003 - Decreto Direttoriale del 27.07.2011