Richiesta e costituzione di unione civile

  • Servizio attivo

Nel 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76 relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che intendono costituire un'unione civile.

 

Requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • essere dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere.

Descrizione

L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce  a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.

 

Richiesta di costituzione di unione civile

La richiesta di costituzione dell’unione civile avviene mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato Civile di un Comune a scelta.

Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:

  • il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • il luogo di residenza;
  • l’inesistenza di eventuali impedimenti.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.
La data per la costituzione dell’unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.

 

Costituzione dell'unione civile 

L’unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, davanti l’Ufficiale dello Stato Civile all’interno della Sala Comunale, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due soli testimoni, anche parenti.

Non è possibile contrarre unione civile fuori dalla sede comunale se non in casi specifici indicati dalla legge (impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita )

L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, le parti possono richiedere che la propria unione civile venga celebrata da un privato cittadino, ma la delega è soggetta ad accettazione da parte del Sindaco.

I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.

 

Nulla osta cittadino straniero

Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza.

Il nulla osta consolare deve essere tradotto e legalizzato e/o apostillato salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.

 

Cognome

Nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.  La scelta del cognome comune non comporta una modifica delle generalità ne che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

 

Regime patrimoniale

L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. Se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.

La normativa italiana prevede due regimi patrimoniali.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei contraenti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni :

  • i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio;
  • beni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti. La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione.

Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile.

Come fare

Su appuntamento presso lo sportello di Stato Civile.

Per prenotare un appuntamento accedere all'indirizzo https://servizi.comune.jesolo.ve.it/public/prenotazioneappuntamenti?ente=C388 oppure telefonare all'ufficio Urp, al numero 0421 359111 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Cosa serve

Il giorno dell'appuntamento presso l'ufficio di Stato Civile è necessario presentare:

  • documento di identità;
  • marca da bollo da 16 Euro in caso di delega per costituire l'unione civile in un altro Comune;
  • delega da parte di altro comune in caso di richiesta di costituzione di unione civile a Jesolo;
  • nulla osta all'unione civile o documento equipollente per i cittadini stranieri.

Cosa si ottiene

Costituzione dell'unione civile.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.

La data per la costituzione dell’unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Servizi demografici

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Servizi demografici

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016
Argomenti:

Costi

Chiedere i costi all’Ufficio dello Stato Civile.

Procedure collegate all'esito

Costituzione unione civile.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 29/01/2025, 11:24

Rilevazione soddisfazione utenti - Richiesta e costituzione di unione civile

Voto:

Risultati

Nessuna valutazione inserita per questo servizio.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri