Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività di cantiere
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Servizio attivo
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni.
A chi è rivolto
La Domanda di Autorizzazione per avvalersi di una deroga per attività di cantiere rumorose deve essere presentata:
- dal proprietario di un immobile/titolare di diritto reale sull’immobile o che abbia la legittima disponibilità di un’area;
- dal tecnico incaricato che organizza/gestisce l’area di cantiere;
- dal responsabile dell'impresa che esegue lavori di cantiere per l'uso di macchinari e/o attrezzi rumorosi.
Descrizione
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale.
Le attività temporanee di cantiere che comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedano il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l’area di cantiere, sono subordinate alla presentazione di una Domanda di Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità e possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.
L’autorizzazione rilasciata dal Comune consente l'avvio di un cantiere edile, stradale o assimilabile anche se dalla valutazione di impatto acustico previsionale risulta che i limiti di legge saranno superati. Questo accade quasi sempre dal momento che un cantiere stradale viene realizzato spesso all'aperto e anche perchè nel cantiere si utilizzano macchinari, utensili ed apparecchiature troppo rumorose per rispettare gli specifici livelli acustici massimi consentiti nelle aree omogenee in cui è diviso il territorio dal punto di vista acustico.
L'autorizzazione contiene le prescrizioni per limitare il più possibile il disturbo a terzi.
Come fare
Nel caso in cui un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile comporti il superamento dei limiti sonori previsti, in deroga, dal Regolamento comunale, l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda di autorizzazione, redatta utilizzando il modulo previsto, completa degli allegati e deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Il procedimento si conclude normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione, con il rilascio dell'autorizzazione, salva la richiesta di integrazioni nel caso in cui la documentazione prodotta non sia corretta o sia insufficiente. L'atto non è soggetto a silenzio assenso.
La domanda di autorizzazione può essere inviata scegliendo solo una delle seguenti modalità:
- tramite posta all’indirizzo: Comune di Jesolo – Settore Sicurezza e Demanio Marittimo – U.O.C. Ambiente via Sant'Antonio 11, 30016 Jesolo (VE);
- all'indirizzo PEC del Comune jesolo@legalmail.it
- consegnato a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – via Sant'Antonio 11, 30016 Jesolo (VE);
Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere, il titolo abilitativo all’edificazione.
È fondamentale inserire un numero di telefono di un referente per essere ricontattati nel caso vi sia bisogno di chiarimenti/precisazioni, etc...
Per i cantieri la legge regionale sull’inquinamento acustico indica che le lavorazioni rumorose possono avvenire dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana, frequenza e modulazione oraria stagionale individuata dal regolamento comunale. Ulteriori deroghe possono essere concesse dal Comune solo per particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità
Per tutte le lavorazioni di cantiere, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza nel lavoro, la ditta intestataria dell’autorizzazione dovrà disporre di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali atti alla riduzione al minimo delle emissioni sonore delle macchine e degli impianti impiegati in cantiere, al fine di arrecare il minor disturbo possibile e adottare tutte le cautele atte a contenere le emissioni di polveri. L’Autorizzazione in deroga ha una durata variabile, in funzione del tipo di attività per cui è stata richiesta.
Importante
Cosa serve
Al fine dell’acquisizione del provvedimento richiesto è necessario trasmettere contestualmente alla domanda di autorizzazione:
- la relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale (D.P.I.A.);
- le schede dei mezzi tecnici impiegati in cantiere da cui si evinca il loro livello sonoro espresso in dB(A) (se non contenuti nella D.P.I.A.);
- un documento di identità della persona che richiede l'autorizzazione in deroga;
- l’autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 per l’assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo pari a € 16,00 per marca da bollo da apporre sulla domanda e € 16,00 per marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, a meno che il soggetto richiedente non sia una ONLUS o assimilabile; in tal caso non vi sono costi.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
I cantieri edili ed assimilabili possono operare nei giorni feriali dalle 08:00 alle 19:00/19:30 rispettando il limite:
- Leq = 70dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
- Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
Queste attività sono consentite anche il sabato sino alle ore 14:00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico per la limitazione del disturbo e nel rispetto dei limiti di frequenza ed acustici imposti dal regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico;
Se un cittadino ritiene che l'attività di un cantiere non rispetti i limiti previsti dal regolamento può presentare un esposto.
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento di oneri istruttori.
Procedure collegate all'esito
In qualsiasi momento potranno essere richiesti adeguamenti o modifiche agli impianti e/o alle macchine in uso in cantiere a seguito di accertati superamenti degli orari o dei limiti di immissione autorizzati.
Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia hanno il compito di controllare gli orari e le prescrizioni generali, di natura non tecnica, del Regolamento o dei provvedimenti adottati dalla P.A.
Ulteriori informazioni
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato, nel caso non vengano rispettate le prescrizioni del Comune possono essere applicati gli articoli 35 e 36 del Regolamento per la Tutela dall’inquinamento Acustico.
Normativa di riferimento
- Normativa Statale: Legge 26 ottobre 1995, nr. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successive norme d’attuazione
- Normativa Comunale: Regolamento di tutela dall’inquinamento acustico approvato con D.C.C. n. 82 del 18/06/2015.
Link utili
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 24/10/2024, 12:47
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