Richiesta di assegno unico universale per i figli a carico
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Servizio attivo
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: • Fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) • Senza limiti di età per i figli con disabilità
A chi è rivolto
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolgimento del servizio civile universale
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1),2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
Descrizione
Il decreto legislativo21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figlia carico. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.
Con circolare del 15/12/2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29/12/2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quella di presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (ad es. nascita di un nuovo figlio).
Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno Unico e Universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’INPS non si trovi in stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata (ISEE). In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno Unico e Universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi della normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30/06/2024 gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.
Gli importi dell’assegno spettanti per il 2024 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, co. 11, del d.lgs. n.230/2021, ai sensi del quale l’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell’ISTAT, la mensilità di Assegno Unico di gennaio 2024 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con successiva mensilità.
Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:
- servizio online;
- contact center;
- patronati;
- app INPS Mobile.
I nuclei familiari che fino al 2023 erano anche percettori di Reddito di Cittadinanza e che pertanto non avevano l’obbligo di presentare domanda di Assegno Unico e Universale, con l’introduzione dal 01/01/2024 della nuova misura denominata Assegno di Inclusione, che di fatto sostituisce il RdC, devono necessariamente presentare domanda di Assegno Unico e Universale (se non già presentata nel 2023). L’eventuale presentazione della domanda di Assegno di Inclusione (ADI) non sostituisce la domanda di Assegno Unico che dovrà essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare
Come fare
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Cosa si ottiene
Richiesta di assegno unico universale per i figli a carico
Tempi e scadenze
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
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Procedure collegate all'esito
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.
Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare INPS n. 171/2014. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 43.240,00 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021
Casi Particolari
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.
Ulteriori informazioni
Si tratta di una misura gestita interamente da INPS. Per supporto è possibile scrivere al supporto urp on line dell’INPS o rivolgersi ad un Patronato.
Inconseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal1° gennaio 2022, sono abrogati:
- il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
- sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
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