Richiesta di accesso agli atti
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Servizio attivo
Il diritto di accesso consente di prendere visione e di ottenere copia di documenti amministrativi detenuti dal Comune, come previsto dalla legge n. 241/1990.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini - singoli o associati - che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. In tal modo i cittadini possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione.
Come fare
La richiesta può essere presentata alternativamente:
- online attraverso il pulsante "Richiedi online" presente più sotto nella sezione "Accedi al servizio" (in caso di problemi tecnici è possibile contattare l'assistenza all'indirizzo e-mail help.istanzeonline@comune.jesolo.ve.it);
- in formato cartaceo compilando il modulo presente più sotto nella sezione "Documenti".
Il modulo compilato in formato cartaceo dovrà necessariamente pervenire all’ufficio competente a mezzo:
- posta all’indirizzo: Comune di Jesolo – segreteria generale – via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE);
- consegna a mano presso lo sportello U.R.P. (piano terra del municipio) via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE);
- email all’indirizzo: segreteria.generale@comune.jesolo.ve.it;
- PEC all’indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it.
La richiesta può essere presentata:
- dal diretto interessato;
- da un delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore, tecnico incaricato, ecc) allegando alla richiesta la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Cosa serve
Nel caso di richiesta di accesso agli atti formulata online:
- credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- modulo digitale appositamente compilato nelle sue parti;
solo in caso di presentazione della richiesta di accesso da parte di un soggetto delegato:
- modulo di delega compilato e sottoscritto;
- documento d’identità del richiedente e del delegante (il documento può essere omesso quando la richiesta è sottoscritta con firma digitale);
Nel caso di richiesta di accesso agli atti presentata in formato cartaceo:
- modulo adeguatamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento di identità del richiedente e del delegante in caso di delega (il documento può essere omesso quando la richiesta è sottoscritta con firma digitale);
- marca da bollo di € 16,00 (una ogni quattro facciate) se presentata istanza di copia conforme all’originale.
Cosa si ottiene
In accordo con le disposizioni della Legge n. 241/1990, il richiedente può conoscere il contenuto dei documenti amministrativi dei quali ha fatto richiesta.
In particolare l’interessato può chiedere:
- la visione (consultazione presso l’ufficio che detiene il documento);
- il rilascio di copia semplice degli atti e dei documenti amministrativi oggetto della richiesta (previo pagamento delle spese di riproduzione se previste);
- il rilascio di copia conforme all’originale degli atti e dei documenti amministrativi oggetto della richiesta (previo pagamento dell’imposta di bollo e delle spese di riproduzione se previste).
Tempi e scadenze
L’ufficio competente è tenuto a rispondere – sia nel caso di accoglimento che nel caso di diniego – entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta, fatti salvi i casi di sospensione o differimento dei termini.
Se tale termine decorre inutilmente la richiesta si intende non accolta.
Presentazione richiesta
Termine massimo gestione della pratica
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
Per la presentazione della richiesta di accesso agli atti non sono previsti pagamenti.
Saranno successivamente comunicati i costi dei diritti di segreteria e di riproduzione calcolati secondo gli importi riportati nel seguente documento: Accesso agli atti - diritti di segreteria e costi di riproduzione.
Procedure collegate all'esito
In caso di esito positivo dell'istanza, viene concessa la presa visione dei documenti richiesti, ovvero il rilascio di copie della stessa in formato cartaceo o digitale.
Le modalità di presa visione o consegna della copia in fomato cartaceo saranno comunicate all'interessato dall'ufficio competente.
In caso di diniego, espresso o tacito, il richiedente può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure rivolgersi al difensore civico competente per ambito territoriale.
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 27/03/2025, 17:17
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