Richiesta bonus asilo nido e supporto presso propria abitazione
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Servizio attivo
Contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
A chi è rivolto
Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il messaggio INPS 11 marzo 2024, n. 1024 fornisce i requisiti, le modalità per la presentazione delle domande e gli importi del contributo in base all’ISEE.
Come fare
La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata entro il 31/12/2024 all’INPS in modo autonomo o per il tramite di un patronato, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere. Deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.
Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2025.
La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione. Deve essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia cronica.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
presentare domanda entro il 31/12/2024 sul portale INPS o tramite Patronato, indicando le mensilità di frequenza del nido compreso tra gennaio e dicembre 2024 fino un massimo di 11 mensilità.
Da allegare:
- la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.
La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere, esclusivamente tramite il citato sevizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
- Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
Cosa si ottiene
Richiesta bonus asilo nido e supporto presso propria abitazione
Tempi e scadenze
Le domande per il 2024 vanno presentate entro il 31/12/2024.
Le ricevute di pagamento devono essere allegate entro 31/07/2025.
Accedi al servizio
Le domande per il Bonus asilo nido 2024 possono essere presentate esclusivamente online, sul sito INPS o presso i patronati.
AccediCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
L’INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.
Si fa presente che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.
Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.
Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese di presentazione della domanda.
Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare. In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione, presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità
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Copertura geografica
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