Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Verde e di quanto indicato nel punto A.14 di cui all’allegato A del D.P.R. 31/2017 in caso di aree sottoposte a vincolo i nuovi esemplari dovranno essere di terza grandezza, sani, ben conformati, dell’altezza di almeno mt. 2.00/2.50, oppure di una circonferenza minima del fusto a 1,30 cm dal colletto delle piante di cm.16/18, dovranno essere a pronto effetto, e in ogni caso ne dovranno essere garantite le cure colturali adatte ad assicurare il relativo attecchimento.
Dovrà essere comunicata dall’intestatario la messa a dimora dei nuovi alberi, che dovrà avvenire nel periodo più opportuno per l’attecchimento in considerazione della specie di appartenenza e delle caratteristiche della pianta, all’U.O. “Ambiente”, entro un anno dal ricevimento della autorizzazione, corredata da adeguata documentazione fotografica e comunicata mediante E-mail certificata o presentata brevi manu al protocollo del comune.
In qualsiasi momento potranno essere effettuate ispezioni intese a verificare la rispondenza di quanto autorizzato e il rispetto delle prescrizioni; in caso di accertata violazione rispetto a quanto autorizzato o alle prescrizioni saranno applicate le sanzioni amministrative previste agli artt. 37 e 38 del Regolamento del Verde citato in premessa.