Denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica
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Servizio attivo
Le opere strutturali, in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, devono essere denunciate prima del loro inizio.
A chi è rivolto
Alle imprese del settore edile esecutrici di opere strutturali o professionisti delegati per il deposito.
Descrizione
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Come fare
La denuncia delle opere strutturali deve essere presentata in modalità telematica al Settore Edilizia Privata del Comune di Jesolo, accedendo al portale Impresainungiorno.gov.it, attraverso il pulsante "Accedi al servizio" più sotto riportato, muniti di Spid o CIE o CNS o eIDAS e firma digitale.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti: del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori, del costruttore.
La denuncia deve contenere la nomina del collaudatore con l'accettazione dell'incarico dello stesso.
Alla denuncia devono essere allegati:
- progetto strutturale firmato dal progettista, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze professionali stabilite dal rispettivo ordine e collegio, da cui risultino i calcoli eseguiti, l’ubicazione, le dimensioni e ogni altro elemento utile a definire l’opera;
- relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali impiegati.
Nel caso in cui, nel corso dei lavori, siano effettuate variazioni rispetto alle opere già denunciate, è necessario integrare la precedente denuncia prima di dare inizio all’esecuzione delle opere in variante.
Il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare una relazione a strutture ultimate in cui comunica l’avvenuta conclusione dei lavori e l’esito delle eventuali prove di carico.
Il certificato di collaudo statico deve essere eseguito entro 60 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera e che è iscritto all’albo da almeno 10 anni.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali, da motivare in relazione a complessità esecutive dell’opera o a difficoltà tecniche.
Solo in caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001).
Per ulteriori informazioni è possibile prenotare un appuntamento presso l'ufficio Edilizia, accedendo all'indirizzo https://servizi.comune.jesolo.ve.it/public/prenotazioneappuntamenti?ente=C388.
Cosa serve
Per accedere al servizio occorrono:
- credenziali Spid, CIE, CNS o eIDAS;
- firma digitale.
- progetto strutturale firmato dal progettista, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze professionali stabilite dal rispettivo ordine e collegio, da cui risultino i calcoli eseguiti, l’ubicazione, le dimensioni e ogni altro elemento utile a definire l’opera;
- relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali impiegati.
Cosa si ottiene
La ricevuta di deposito viene rilasciata contestualmente all'atto di presentazione della denuncia.
Tempi e scadenze
Il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare una relazione a strutture ultimate in cui comunica l’avvenuta conclusione dei lavori e l’esito delle eventuali prove di carico.
Il certificato di collaudo statico deve essere eseguito entro 60 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera e che è iscritto all’albo da almeno 10 anni.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali, da motivare in relazione a complessità esecutive dell’opera o a difficoltà tecniche.
Solo in caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001).
Accedi al servizio
AccediUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della denuncia, della integrazione in caso di variazioni e del certificato di collaudo, sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro.
Procedure collegate all'esito
Il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare una relazione a strutture ultimate in cui comunica l’avvenuta conclusione dei lavori e l’esito delle eventuali prove di carico e conseguente collaudo statico.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento:
- DPR 06/06/2001 n. 380 Parte II (Normativa tecnica per l’edilizia) artt. 64 e seguenti;
- L.R. 13/4/2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- L. 05/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Circolare Regionale 24/10/2001 n.21.
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