Decreto Anziani – Prestazione Universale
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Servizio attivo
Si tratta di una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno alla domiciliarità e dell’autonomia individuale delle persone anziane non autosufficienti.
A chi è rivolto
- abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni ed il riconoscimento di un livello assistenziale gravissimo;
- abbiano un ISEE socio-sanitario non superiore a € 6.000,00;
- siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
Descrizione
Si tratta di una prestazione economica sperimentale (1° gennaio 2025-31 dicembre 2026) istituita con decreto legislativo n. 24 del 15 marzo 2024 ed ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. La prestazione una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021. La prestazione è erogata dall’INPS su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti.
La Prestazione Universale è composta da una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a € 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, di cui al decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, oppure ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
Le due modalità sono alternative. La prestazione decade e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato, nelle seguenti ipotesi:
- cessazione, per qualsiasi motivo, del pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- attestazione ISEE sociosanitario ordinario superiore a € 6.000,00;
- mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate
Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
Per individuare il livello di bisogno assistenziale gravissimo, l’accertamento viene effettuato con le modalità di cui all’art. 29-ter del decreto-legge16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto e della documentazione che verrà allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato. La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 29/2024 approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.
In particolare la valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:
- requisito sanitario: valutazione della disabilità gravissima valutata sulla base dei parametri di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ovvero in tutti i casi in cui è necessaria assistenza continua h/24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o alla morte;
- requisito sociale, che farà riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle risposte fornite dal richiedente la prestazione in sede di compilazione della domanda. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale gravissimo del richiedente.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale: disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale con punteggio almeno pari a 8).
Come fare
La domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’INPS, tramite la propria identità digitale o tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
Cosa serve
Per far domanda occorre:
- possedere ISEE valido e dal valore inferiore ad € 6.000,00 alla data della domanda;
- essere titolari di indennità di accompagnamento
- essere in possesso di adeguato requisito sanitario e sociale (vedere descrizione).
Cosa si ottiene
Bonus anziani non autosufficienti
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata per tutto il periodo di sperimentazione (fino al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026. La lavorazione verrà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo.
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Procedure collegate all'esito
La lavorazione della domanda viene avviata dalla data di presentazione se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo.
La Prestazione Universale è composta da:
- una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a € 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili;
La quota integrativa è finalizzata a:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali del settore, di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
oppure:
- ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
Le due modalità sono alternative.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa – assegno di assistenza – viene erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale”.
Il provvedimento di liquidazione inviato al cittadino indicherà sia la quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e l’importo mensile riconosciuto.
Il cittadino può, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, rinunciare alla prestazione.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni accedi al portale https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.decreto-anziani-prestazione-universale.html
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