Comunicazione di deroga per attività musicali rumorose

  • Servizio attivo

Le attività musicali temporanee possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità in considerazione della loro occasionalità.

A chi è rivolto

Può essere presentata dal soggetto privato o avente potere di rappresentanza della Ditta/Società/Associazione che organizza/gestisce l'evento una comunicazione per avvalersi di una deroga per attività musicali rumorose, di cui all'art. 31 del Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, in qualsiasi caso di emissioni sonore prodotte da attività musicale di intrattenimento svolta con l’ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del pubblico esercizio.

Descrizione

Il Comune, con il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, nr. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, ha proceduto alla suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.

Le attività musicali temporanee che comportano l'impiego di strumentazione o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.

La comunicazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per attività musicali temporanee deve contenere le prescrizioni per limitare il più possibile il disturbo a terzi provocato dai rumori.

Per l'utilizzo di strumenti musicali e/o impianti per la diffusione sonora o comunque di sorgenti rumorose, è necessario attuare una serie di accorgimenti per minimizzare l'impatto acustico verso i ricettori circostanti.

Come fare

La comunicazione, che si prevede rispetti gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti in deroga dal Regolamento, per avere validità va trasmessa dai richiedenti mediante inoltro di apposita autocertificazione esclusivamente online, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, all’ U.O.C. Ambiente e Demanio Marittimo - Ufficio Ambiente del comune di Jesolo.

Solo nel caso in cui la frequenza delle attività temporanee rumorose dei pubblici esercizi sia superiore a quella settimanale consentita dal regolamento comunale di n. 02 (due) volte, la comunicazione potrà essere assentita dopo apposita comunicazione presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in quanto assoggettabili alla normativa di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

L'autocertificazione deve contenere in allegato:

  • il programma delle esibizioni;
  • localizzazione del sito interessato;
  • tipologia di manifestazione e/o attività;
  • la planimetria con indicate le sorgenti di diffusione sonora utilizzate;
  • descrizione dell’impianto.

 

Per lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico, o aperto al pubblico, soggette all’autorizzazione di C.V.L.P.S. e non, in cui le attività rumorose (quali concerti live), per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, abbiano determinate caratteristiche e comportino una delle seguenti situazioni:

  1. vengono svolti sull’arenile nella zona del “Faro”, confinante con il Comune di Cavallino Treporti, dovranno essere accompagnate da idonea DPIA di cui all’art. 7 del Regolamento comunale. Durante il concerto live si dovrà inoltre garantire che al confine con l’area utilizzata non venga superato il limite assoluto di 70 dB(A) determinato sull’intero periodo di riferimento notturno indicato dalla Legge (22:00 – 06:00). Dovrà essere assicurato il monitoraggio in continuo durante tutta la durata dell’evento dei livelli di pressione sonora a confine dell’area utilizzata il cui esito dovrà essere trasmesso al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla data dell’evento. Le modalità di svolgimento degli eventi sopra descritti, con riferimento alle opere di mitigazione del palco e degli impianti, saranno stabilite da apposite linee guida predisposte dall’Amministrazione comunale, sentita la competente A.R.P.A.V. (orientamento palco, opere di mitigazione standard, modalità del monitoraggio in aree limitrofe, ecc.);
  2. vengono svolti sull’arenile della laguna del “Mort” confinante con il Comune di Eraclea, oltre alla documentazione di previsione di impatto acustico e gli accorgimenti sopra descritti, è richiesto almeno lo screening di V.Inc.A.

 

La deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve contenere in allegato la planimetria con indicate le sorgenti di diffusione sonora utilizzate e il programma della manifestazione.

Nel caso di richiesta di integrazioni, i termini dell'istruttoria rimangono sospesi fino alla completa integrazione della pratica.

 

Per tali attività sono stabiliti orari e frequenze annuali delle esibizioni che prevedono non più di n. 5 (cinque) volte all’anno per la stessa zona con una frequenza massima di n. 3 (tre) volte al mese, oltre che limiti del livello massimo di pressione sonora ammesso in deroga.

Cosa serve

Per accedere al serzivio occorrono:

  • le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS

Cosa si ottiene

Deroga per attività musicali rumorose

Tempi e scadenze

Queste attività sono consentite anche il sabato e nei giorni festivi nel rispetto dei limiti orari di cui all’art. 31 punto 2 lettera A e C e non potrà avere inizio prima delle ore 16:00 e non potranno essere esercitate oltre la mezzanotte, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico per la limitazione del disturbo e nel rispetto dei limiti di frequenza ed acustici imposti dal regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico.

Accedi al servizio

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Uffici che erogano il servizio

Ambiente

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ambiente

Via Sant'Antonio 11 - Jesolo (VE), 30016
Argomenti:

Procedure collegate all'esito

In qualsiasi momento, l’Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle tipologie di attività musicali sopra descritte, anche a quelle rilasciate in deroga.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAV.

 

Il Corpo di Polizia Locale ha il compito di controllare gli orari e le prescrizioni generali, di natura non tecnica, del Regolamento o dei provvedimenti adottati dalla P.A.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

  • Normativa Statale: Legge 26 ottobre 1995, nr. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successive norme d’attuazione
  • Normativa Comunale: linee guida predisposte dall’Amministrazione comunale, sentita la competente A.R.P.A.V.
  • Normativa Comunale: Regolamento di tutela dall’inquinamento acustico approvato con D.C.C. n. 82 del 18/06/2015.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 05/12/2024, 16:45

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