L'art. 89 del DPR 396/2000 prevede che ogni cittadino possa richiedere di modificare il proprio nome e/o cognome, aggiungendo anche un altro elemento a quello esistente o modificando lo stesso.
La domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di nascita del richiedente.
Svolta l'istruttoria di rito, in caso di valutazione favorevole dell'istanza, il richiedente è autorizzato dal Prefetto a far affiggere all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi e, chiunque ne abbia interesse, può fare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione o notifica.
Trascorsi i termini, accertata la regolarità delle affissioni, viene emesso un secondo decreto che autorizza il cambiamento richiesto.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad adottare il decreto definitivo di cambio del nome e/o del cognome, da presentare successivamente al Comune per gli adempimenti di conseguenza.
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modifica del nome o del cognome deve essere trascritto nei registri di nascita ed annotato nell’atto di nascita del richiedente a cura dell'ufficiale dello Stato Civile, ed inoltre annotato nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (esempio: figli).
La modifica di nome e/o cognome verrà fatta presso lo stato civile del Comune solo dopo aver ricevuto il Decreto del Prefetto.
L'efficacia del decreto rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate.