L'acquisto della cittadinanza italiana può essere:
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qualora si verifichino le seguenti condizioni previste dalla legge:
- filiazione: "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
- nascita sul territorio italiano: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano:
- riconoscimento di paternita' o maternita': a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione (sentenza del Tribunale competente) durante la minore età della persona;
- adozione: durante la minore età della persona da parte di cittadini italiani;
- figlio minorenne straniero: quando un cittadino straniero acquisisce la cittadinanza italiana, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana.
Su richiesta
a domanda dell'interessato in possesso di determinati requisiti:
- beneficio di legge: con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
- nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana; b) assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione;
- Discendente di cittadino/cittadina italiana - Riconoscimento Iure Sanguinis (art. 1 legge 91/1992). Cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (senza limiti generazionali) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Matrimonio con cittadino/a italiano/a: (art.5 L. 91 del 5 febbraio 1992).
Chi può fare la richiesta:
il cittadino comunitario o straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio (1 anno in caso di figli nati o adottati da entrambi i coniugi) purché nel predetto periodo non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in italia (art.9 L. 91 del 5 febbraio 1992 ) - Naturalizzazione.
Chi può fare la richiesta:
- lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- l'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.