Referendum abrogativi 2025: Voto degli elettori temporaneamente residenti all’estero

Modalità e scadenze

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino all’estero per un periodo  di almeno TRE MESI (nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale) nonché i familiari con loro conviventi (per i quali non vale il requisito dei tre mesi), potranno esercitare l’opzione di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero (art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

L’opzione per il voto per corrispondenza dovrà pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i trentadue giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, ossia entro il 7 maggio p.v. (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

Gli elettori interessati, che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere tale opzione dovranno:

– compilare in ogni sua parte l’apposito modulo ( vedasi allegato) in cui devono essere contenute:

  • l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
  • la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

 

– allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore.

L’opzione potrà pervenire al comune tramite:

– posta elettronica certificata (pec): jesolo@legalmail.it ;

-mail: elettorale@comune.jesolo.ve.it ;

  1. consegnata personalmente all’Ufficio Elettorale del Comune o anche da persona diversa dall’interessato;
  2. posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale, Via Sant’Antonio 11, 30016 Jesolo (VE).

 

Ulteriori specifiche:

– Per votare all’estero, l’elettore deve dimorare all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza anche se l’elettore non si trovi già all’estero al momento della domanda stessa , purchè il periodo previsto  e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

 

– Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis – vedasi Allegato 1).

 

– La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

 

– Sono previste specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero ( commi 5 e 6 dell’art. 4-bis legge n. 459/2001, riguardanti rispettivamente Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali e dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

Allegati:

REFERENDUM 2025_modello-opzione-elettori-temp-estero

REFERENDUM 2025_Allegato 1_lista-stati SENZA INTESA

 

 

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