Descrizione
Al fine di garantire il massimo della sicurezza, prevenire e contrastare fenomeni di potenziale pericolo all'incolumità pubblica durante la notte di Capodanno 2025, sono state emesse l'ordinanza del Sindaco n. 12/2024 e l'ordinanza dirigenziale n. 196/2024 con le prescrizioni sotto riportate.
Ordinanza del sindaco n. 12/2024
Divieto di detenzione, consumo sul posto, somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine:
- è vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 6,00 del 2 gennaio 2025, in occasione degli eventi sotto riportati e all’interno delle relative aree di riferimento individuate come segue:
- per l’evento denominato “Capodanno 2025”, consistente in un evento musicale con dj set e musica dal vivo, con spettacolo pirotecnico a mezzanotte, che si svolgerà in piazza Kennedy a Jesolo Paese, il divieto di cui al presente comma si applica all’interno dell’area della manifestazione, piazza Kennedy, Via Donizetti, Via Toscanini e nelle aree limitrofe del Centro storico, Via C. Battisti, Piazza Della Repubblica, Piazza I Maggio, Via N. Sauro, Via Piave Vecchio, Via Antiche Mura, Via Roma Sinistra e Via Roma Destra;
- per l’evento denominato “Villaggio di Natale 2024/2025”, consistente in un mercatino natalizio con operatori commerciali e di somministrazione e attività di spettacolo viaggiante nell’area di piazza Mazzini, via Silvio Trentin e piazza Aurora a Jesolo Lido, il divieto di cui al presente comma si applica all’interno dell’area della manifestazione, piazza Mazzini, via Silvio Trentin e piazza Aurora e nelle aree limitrofe, via Bafile da Largo Augustus fino a piazza Mazzini e via Foscolo da piazza Aurora fino a via L.B. Alberti esclusa.
- è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi, ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento, di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo di bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine esclusivamente all’interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne e terrazze;
- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione, nonché la detenzione e il consumo di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine a tutti gli operatori commerciali e ai partecipanti all’evento “Villaggio di Natale”, come da prescrizioni generali contenute nel piano di safety dell’evento generale, iniziato il 22 novembre 2024 e che terminerà il 6 gennaio 2025;
- è consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico, i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.
Ordinanza dirigenziale n. 196/2024
Divieto di sparo mortaretti e simili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, accensioni o esplosioni pericolose nonché rottura di bottiglie e altri oggetti di vetro dalle ore 20.00 del 31/12/2024 fino alle ore 7.00 del 01/01/2025:
- è fatto assoluto divieto, sulle pubbliche vie e piazze o in direzione di esse, dalle ore 20.00 del 31/12/2024 fino alle ore 7.00 del 01/01/2025, lo sparo di mortaretti e simili, l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi, o, in genere, accensioni o esplosioni pericolose, nonché la rottura di bottiglie ed altri oggetti di vetro.
Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 703 del codice penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all’atto dell’accertamento, nelle mani dell’agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.