L'assegno di natalità viene sostituito dall'Assegno unico dal 01/01/2022.
Chi maturerà il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022.
L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.
La prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
Corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015).
Importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui.
L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.
Nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015).
Per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia.
Prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE
È previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti.
Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.
Si fa presente che in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Per ulteriori dettagli sull’ISEE da abbinare alle istanze vedasi la circolare INPS n. 26 del 14/02/2020.
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):
L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito, con le ordinarie modalità, avvalendosi della funzione “revoca” presente nell’ambito della relativa procedura di gestione.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015)
La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (cfr. la circolare n.93/2015). In caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati).
Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.