CANCELLATO L'OBBLIGO DI PERIODI MINIMI DI APERTURA PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI

L’Amministrazione Comunale di Jesolo con ordinanza dirigenziale n. 54 del 29 aprile 2015 ha cancellato i periodi minimi di apertura obbligatoria per le attività stagionali.

Quali strutture sono interessate?

 

Tali strutture potranno determinare liberamente i propri periodi d’apertura, con l'obbligo di darne comunicazione in base alle vigenti discipline di settore.
La scelta dell’Amministrazione muove dalla considerazione che il tessuto imprenditoriale della Città si è sviluppato in modo tale da garantire l’apertura, nei periodi considerati di bassa stagione, di un sempre maggior numero di attività. L' ambiente economico è ormai maturo e capace di regolarsi in base alla normativa vigente, in un contesto di libera concorrenza, nel quale non vi è la necessità di imporre ulteriori gravami - non più attuali - a carico dell’imprenditore.

 

Normative di settore - Periodi minimi di apertura

 

Attività di somministrazione alimenti e bevande
L’art. 12 della L. reg. 21 settembre 2007, n. 29, stabilisce che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è svolta per uno o
più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

Strutture ricettive
L’art. 34, comma 8, della l. reg. 14 giugno 2013, n. 11, sancisce che le strutture ricettive possono avere apertura annuale - per l’intero anno solare - o stagionale - con un’apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno. Il comma successivo prevede che le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

Per approfondire:
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

Documenti da scaricare

 (367.75 KB)Ordinanza dirigenziale n. 54 del 29 aprile 2015 (367.75 KB).
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