Che cos'è l’accesso civico previsto dall’articolo 5, comma 1 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. (consultabile su www.normattiva.it)
L'accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere redatta sul modulo più sotto riportato.
A chi presentare l’istanza
L’istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Massimo Pedron.
Telefono: 0421 359 222.
Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso civico può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it;
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: comune di Jesolo, via S. Antonio, n. 11 - 30016 Jesolo;
- tramite fax: al n. 0421 359360;
- a mano: all’ufficio protocollo o all’ufficio relazioni con il pubblico, siti in via S. Antonio, n. 11, a Jesolo.
L’istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d’identità del sottoscrittore.
Tempi del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il responsabile del procedimento, se a seguito dell’istanza individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Jesolo, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca’ Corner; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it. Il ricorso va notificato anche al comune di Jesolo. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al comune di Jesolo. Se quest’ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso civico è consentito. Qualora il richiedente l'accesso civico si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Moduli per l’accesso civico
Che cos'è l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. (consultabile su www.normattiva.it)
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e non oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, e deve essere redatta sul modulo più sotto riportato.
A chi presentare l’istanza
L’istanza deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’unità organizzativa che detiene i dati e i documenti richiesti o all’ufficio relazioni con il pubblico.
Settore/Area |
Dirigente |
Telefono |
---|---|---|
Segretario generale |
Massimo Pedron |
0421 359 132 |
Servizi istituzionali e alla persona |
Stefania Rossignoli |
0421 359 239 |
Finanziario e sviluppo turistico |
Massimo Ambrosin |
0421 359222 |
Edilizia privata e attività produttive |
Alessandra Pernechele |
0421 359363 |
Lavori pubblici e urbanistica |
Dimitri Bonora |
0421 359 251 |
Sicurezza e gestione del territorio |
Claudio Vanin |
0421 359 160 |
Ove il richiedente non sia in grado di individuare l’unità organizzativa che detiene i dati e i documenti richiesti può indirizzare genericamente la richiesta a: “dirigente competente”.
Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it;
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: comune di Jesolo, via S. Antonio, n. 11 - 30016 Jesolo;
- tramite fax: al n. 0421 359360;
- a mano: all’ufficio protocollo o all’ufficio relazioni con il pubblico, siti in via S. Antonio, n. 11, a Jesolo.
L’istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d’identità del sottoscrittore.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Tempi del procedimento
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il responsabile del procedimento, se a seguito dell’istanza individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Jesolo, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del dirigente competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca’ Corner ; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it. Il ricorso va notificato anche al comune di Jesolo. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al comune di Jesolo. Se quest’ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso civico generalizzato è consentito. Qualora il richiedente si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Moduli per l’accesso civico generalizzato
Dal 01/01/2023:
Fino al 31/12/2022:
Settori soppressi:
Chi è il titolare del potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo è il segretario generale Massimo Pedron.
Telefono 0421 359 132 oppure 0421 359 121.
Compiti del titolare del potere sostitutivo.
Art. 2 (Conclusione del procedimento) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
… 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato dall'art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012) …