Consiste nell'attestazione, da parte di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco, del fatto che la copia di un documento corrisponde esattamente all'originale che gli viene esibito.
L'attestazione è redatta in calce al documento.
Il richiedente deve sempre esibire, insieme alla copia, anche l'originale, non essendo sufficiente neppure una copia autenticata da notaio.
L'atto deve essere tale da potersene desumere, all'esame materiale, l'autenticità; non possono quindi essere autenticate copie di stampe, come ad esempio fatture e simili, se prive di timbrature o sottoscrizioni.
Non è mai possibile l'autentica di documenti consistenti in rappresentazioni grafiche, ma solo di documenti di testo esattamente riprodotti.
Presentazione allo sportello degli originali e delle copie che si desidera autenticare
Immediata allo sportello: l'operatore verifica immediatamente la conformità delle copie presentate agli originali esibiti e ne attesta la conformità mediante timbratura sulle copie.
Il cittadino deve presentare gli originali e le copie che intende autenticare.
L'autentica delle copie è normalmente soggetta ad imposta di bollo di € 16 salvo che il documento debba essere utilizzato in procedimenti per i quali la legge abbia esplicitamente previsto un'esenzione dall'imposta di bollo.
Il versamento dell'imposta di bollo viene effettuato direttamente allo sportello.
L'autentica della copia non ha scadenza
Quando l'originale dell'atto di cui si necessita la copia autentica è stato rilasciato o conservato presso una pubblica amministrazione, ovvero è la copia di un titolo di studio o di servizio, in luogo dell'autentica della copia è possibile dichiarare la conformità all'originale della copia in proprio possesso mediante Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in calce alla copia stessa o su foglio separato. (vedi autentica di firme).