Descrizione del servizio

Il cittadino al quale è stata fatta una contravvenzione per violazione del Codice della Strada (C.d.S.) può proporre ricorso contro il verbale di contravvenzione. Il ricorso è un atto scritto, in carta semplice, con il quale il cittadino chiede l’annullamento della contravvenzione. Nel ricorso deve essere descritto l’accaduto, devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene che la contravvenzione vada annullata e l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto contravvenzionato.
 
I motivi più frequenti per i quali viene presentato ricorso sono:

Torna ad inizio pagina.
 

Modalità per presentare ricorso

Contro il verbale di contravvenzione può essere presentato ricorso in alternativa (non possono essere presentati due ricorsi avverso lo stesso verbale), al Prefetto o al Giudice di Pace.

  1. RICORSO AL PREFETTO
 

Il ricorso va indirizzato al Prefetto di Venezia e può essere presentato (entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione stradale) a mano, negli orari di apertura al pubblico, o tramite raccomandata A/R alternativamente: 

- al Comando di Polizia Locale di Jesolo, Via S.Antonio, n. 11 -  30016 Jesolo (VE) 
- al Prefetto di Venezia, Strada della Motorizzazione Civile, n. 13 - 30174 - Venezia 

l’invio può inoltre avvenire, alternativamente, tramite posta certificata (PEC) del ricorrente con la presentazione dei gravami sottoscritti con firma digitale della persona legittimata o, in alternativa, che rechino in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato: 

- alla Prefettura di Venezia a uno degli indirizzi PEC depenalizzazione.prefve@pec.interno.it o protocollo.prefve@pec.interno.it 
- al Comando di Polizia Locale di Jesolo all’indirizzo PEC polizialocalejesolo@legalmail.it

Termini per proporre ricorso
Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Il Prefetto può:

  1. accogliere il ricorso, annullare il verbale di contravvenzione ed adottare un’Ordinanza di archiviazione (art. 204 del C.d.S.) che viene notificata al ricorrente
  2. respingere il ricorso, confermando il verbale di contravvenzione, e adottare una Ordinanza di ingiunzione di pagamento, che viene notificata al ricorrente. In caso di ordinanza di ingiunzione di pagamento, la somma da pagare viene determinata nell’ammontare non inferiore al doppio del minimo previsto dalla legge per ogni singola violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’Ordinanza (art. 204 del C.d.S.).

Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto, l’interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace di San Donà di Piave entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Se residenti all’esterno il termine per proporre ricorso è di 60 giorni (art. 205 del C.d.S.). Per difendere le proprie ragioni, avanti al Giudice di Pace, ci si può presentare di persona.
Il Giudice di Pace dopo aver trattato la causa può accogliere l’opposizione ed annullare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento oppure può rigettare l’opposizione. In caso di rigetto il Giudice di Pace può porre a carico dell’opponente le spese del procedimento. o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandolo anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale. 

 2.  RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso (opposizione) al verbale di contravvenzione va redatto in modo analogo a quello sopra esposto e presentato, in alternativa al ricorso al Prefetto, alla Cancelleria del Giudice di Pace a mano oppure con raccomandata A.R.

Termini per proporre ricorso Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata. Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.  Presso alcuni uffici del giudice di pace è già attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, mentre altri uffici stanno provvedendo. (al link  https://gdp.giustizia.it/  selezionare il Giudice di Pace territorialmente competente)
 Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di:
- attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace
- compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo. E’ possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo 

Attenzione: una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario  spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le O.S.A.) o presentarlo personalmente all’ufficio del giudice di pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. Presso gli uffici del giudice di pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre. 

Il Giudice di Pace, dopo aver trattato la causa, sentendo anche il ricorrente, può:

  1. accogliere l’opposizione ed annullare o modificare in tutto o in parte il verbale di contravvenzione (con riferimento all’entità della sanzione dovuta)
  2. può rigettare l’opposizione. In caso di rigetto il Giudice di Pace può porre a carico dell’opponente le spese del procedimento.

Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale.

Vedi anche:
https://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Ricorsi_per_violazioni_al_codice_della_strada-3727.htm  
https://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Codice_della_strada-3092.htm 

Torna ad inizio pagina.
 

Termini per proporre ricorso

Torna ad inizio pagina.
 

Costo del ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato nella misura di:

Torna ad inizio pagina.
 

Note

Non è previsto il ricorso sul preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale notificato presso il luogo di residenza o sede del trasgressore).
È opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi sostenuta e segnalare eventuali testimoni
Il preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta deve considerarsi un atto di cortesia onde evitare, se pagato entro un breve termine ( 5 giorni),  le spese di accertamento e notifica.

Torna ad inizio pagina.
 

Moduli da scaricare

file pdf (9.1 KB)Ricorso al Giudice di Pace (9.1 KB).
file pdf (4.17 KB)Ricorso al Prefetto (4.17 KB).
Torna ad inizio pagina.
 

Link utili

Prefettura di Venezia
https://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Il_prefetto-12008.htm 
 
Tribunale di San Donà di Piave
https://gdp.giustizia.it/sigp/?idufficio=0270330157 
 

Torna ad inizio pagina.
 

Indirizzi utili

Prefettura di Venezia
Ufficio Depenalizzazione
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13 30174  VeneziaTel. 041.8727804, 041.8727805, 041.8727828 Fax 041. 2516013   

                             
Giudice di Pace
Viale della Libertà, 12 30027  San Donà di Piave Tel. 0421 590260 Orario al pubblico Cancelleria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  Per gli atti in scadenza anche sabato dalle 8.30 alle 12.30 

Torna ad inizio pagina.
 

Info su questa scheda

Responsabile aggiornamento: Nicoletta Senigaglia
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito