A chi è rivolto
La procedura è rivolta al soggetto contravvenzionato (trasgressore) o altro soggetto (obbligato in solido - proprietario).
Descrizione
Il ricorso è un atto scritto, in carta semplice o compilato telematicamente, con il quale il cittadino chiede l’annullamento della contravvenzione. Nel ricorso deve essere descritto l’accaduto, devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene che la contravvenzione vada annullata e l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto contravvenzionato.
I motivi più frequenti per i quali viene presentato ricorso sono:
- il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata;
- non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
- si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione;
- l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.
Come fare
Prefetto - entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento, i soggetti interessati possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato o inoltrato a mezzo raccomandata AR, ovvero per via telematica, allo stesso Prefetto o al Comando a cui appartiene l’accertatore.
Maggiori info: https://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Ricorsi_per_violazioni_al_codice_della_strada-3727.htm
Giudice di Pace – in alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto, sempre che non sia stato effettuato il pagamento, gli interessati possono proporre ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il ricorso può essere presentato o inoltrato alla Cancelleria Civile del Giudice di Pace.
Maggiori info: https://gdp.giustizia.it/sigp/?idufficio=0270330157
Cosa serve
Per presentare il ricorso occore:
- documentazione che si ritiene utile per la propria difesa (generalmente copia del verbale che si contesta);
- un documento d'identità;
- altri documenti descritti ai link indicati nella sezione "Come fare".
Cosa si ottiene
Prefetto – nel caso di accoglimento emette l’ordinanza di archiviazione annullando il verbale. Qualora non accolga il ricorso, emette un’ordinanza di ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma doppia a quella originaria. Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Giudice di Pace – nel caso di accoglimento del ricorso emette sentenza di accoglimento e per effetto annulla il verbale. Qualora non accolga il ricorso, emette sentenza di rigetto e per effetto conferma il verbale. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione e successivamente ricorribile per Cassazione.
Tempi e scadenze
Termini per proporre ricorso
- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
Accedi al servizio
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Unità organizzativa responsabile
Costi
Prefetto – nessun costo.
Giudice di Pace – la quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
- per importi non superiori a € 1.100,00 si paga un contributo unificato di € 43,00;
- per importi superiori a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 si paga un contributo unificato di € 98,00;
- per importi superiori a € 5.200,00 si paga un contributo unificato di € 237,00;
per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di € 237,00 se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
Procedure collegate all'esito
Prefetto – contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento si può proporre ricorso al Giudice di Pace.
Giudice di Pace – contro la sentenza di rigetto si può appellare al Tribunale Ordinario.
Ulteriori informazioni
Non è previsto il ricorso sul preavviso di violazione trovato sul parabrezza a seguito di un divieto di sosta o altra violazione in assenza del trasgressore, che gli operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale notificato presso il luogo di residenza o sede del trasgressore).
È opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi sostenuta e segnalare eventuali testimoni.
Il preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta deve considerarsi un atto di cortesia onde evitare, se pagato entro un breve termine (5 giorni), le spese di accertamento e notifica.
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 18/09/2024, 10:29
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