CAMPAGNA ANTICONTRAFFAZIONE

Campagna per la lotta alla contraffazione del Ministero per lo sviluppo economico
Campagna del Ministero dello sviluppo economico

La contraffazione è fenomeno illecito che ha ormai assunto la dimensione di una vera e propria attività imprenditoriale. Non è un fenomeno nuovo. Quello che è cambiato negli ultimi anni è la dimensione planetaria, favorita dalla crescente interazione dei mercati a livello internazionale e dall’aggancio, in molti casi, alla criminalità.
Il fenomeno della contraffazione è spesso assimilabile nell’immaginario collettivo a quello più generico della imitazione. In realtà, perché la contraffazione sia rilevante ai fini giuridici, ossia sanzionabile penalmente ed oggetto di risarcimento, è necessario che il bene contraffatto sia stato preventivamente protetto dal legittimo titolare.
Il titolare di tale diritto, per vedere riconosciute le proprie ragioni, può ricorrere all’azione di contraffazione, che oggi è compiutamente disciplinata dal nuovo codice della proprietà industriale, introdotto dal decreto legislativo N. 30 del 10 febbraio 2005.

 
 

Le azioni della Città di Jesolo

Contro il fenomeno della contraffazione la Polizia Locale della Città di Jesolo interviene sia sul fronte della prevenzione che su quello dei controlli.

Per promuovere la lotta alla contraffazione la polizia locale ha svolto una massiccia attività di informazione attraverso la distribuzione, durante la stagione estiva, di 50.000 pieghevoli informativi in 5 lingue, che, tra le indicazioni per una vacanza sicura, riportano anche quella di non acquistare dai venditori ambulanti abusivi e dai venditori di merce contraffatta.

 
 (1.27 MB)Pieghevolo informativo Vacanze Sicure (1.27 MB).
 

Sul versante del controllo, invece, durante i mesi estivi 16 agenti, organizzati in 4 squadre da 4, percorrono quotidianamente tutto l’arenile. Il servizio è ulteriormente potenziato durante i fine settimana grazie all’assunzione di personale stagionali.

 

Per cercare di abbattere il fenomeno, però, l’intervento viene svolto non solo verso i venditori abusivi, anche nei confronti degli acquirenti di merce contraffatta.
D’altra parte il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge n. 80/05, meglio conosciuto come “Decreto sulla competitività”, all’articolo 1, comma 7, nell’ambito della lotta alla contraffazione di prodotti e di tutela della proprietà intellettuale, ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 7.000 euro a carico di coloro che acquistano o accettano, senza averne prima accertata la legittima provenienza, merce che, sia per la loro qualità che per la condizione di chi li offre in vendita o ancora per la scarsa entità del prezzo, inducano a credere che siano state violate le normative in ordine all’origine o provenienza di tali prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
Nella conversione in legge, al citato comma 7 è stato aggiunta una ulteriore disposizione che prescrive la “confisca amministrativa” delle merci comprate.

 

Riferimenti normativi

 
Codice della proprietà industriale (D. Lgs 30/2005).
Legge 80/2005.
D. Lgs 140/2006.
 

Link utili

 
Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) .
Ministero dello sviluppo economico.
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