Descrizione del servizio
Si tratta di un beneficio concesso dal Comune di residenza alla madre di ogni nuovo nato che non percepisca un trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso. Viene erogato dall’INPS con accredito su conto corrente bancario o postale intestato alla richiedente, in un’unica soluzione, previa autorizzazione del Comune competente, corrispondente a cinque mensilità (che corrispondono al periodo di astensione obbligatorio dal lavoro secondo la normativa vigente). L’importo complessivo (per cinque mensilità) dell’assegno per il 2024 è pari a € 2.020,85 (€ 404.17 al mese).
Requisiti del richiedente
Per avere diritto all’assegno è necessario:
- Essere residente nel comune di Jesolo al momento della presentazione della domanda.
- Essere residenti nel territorio dello Stato Italiano al momento della nascita del figlio o ingresso in famiglia per affidamento/adozioni.
- Essere cittadina italiana o comunitaria.
- Essere cittadina extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- - cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Anche la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo periodo può presentare, entro sei mesi dalla nascita, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. Tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsto per la presentazione della domanda;
- - cittadina titolare del permesso unico per il lavoro (D.lgs 40/2014) o con autorizzazione al lavoro (o familiare di) ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- - cittadina familiare di cittadino italiano/dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- - cittadina rifugiato politico, (o familiare di);
- - cittadina apolide, (o familiare di);
- - cittadina titolare di protezione sussidiaria;
- - cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri (o familiare di);
- - cittadina lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (o familiare di) in base agli accordi Euromediterranei
- L’assegno è concesso per le nascite o per i minori che hanno fatto ingresso, con un’età non superiore ai 6 anni, nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età). Se la richiesta è formulata da soggetto non italiano o comunitario: il figlio che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve altresì essere in possesso di valido titolo di soggiorno.
- NON ricevere per il figlio nato altro trattamento previdenziale (altro trattamento per la maternità) oppure che esso sia inferiore ad € 404,17 (quota differenziale). L’assegno, infatti, non viene concesso alle donne già beneficiarie di trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile di € 404,17. In tal caso può essere erogata la differenza.
- Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, nella quale sia presente anche il figlio per il quale viene richiesto l’assegno, con valore inferiore ad € 20.221,13. L’ISEE richiesto è per “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".
Modalità di richiesta
Attenzione: le domande vanno presentate presso l’ufficio Servizi Sociali esclusivamente previo appuntamento telefonando ai numeri 0421 359179 oppure 042 1359188.
La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla madre che compilerà l’apposito modulo di domanda, entro SEI MESI DALLA DATA DEL PARTO o dall’ingresso del minore nella famiglia (nel caso di adozione o affidamento preadottivo).
Documentazione da presentare
- Modulo della domanda
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Permesso di soggiorno per cittadine extracomunitarie e permesso di soggiorno del figlio/a, se il caso occorre
- Codice IBAN intestato alla richiedente
- Fotocopia della carta d’identità della richiedente e del figlio/a, se la firma non è apposta di fronte all’impiegato addetto.
Scadenza e validità
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso del minore nella famiglia (nel caso di adozione o affidamento preadottivo).
Normativa di riferimento
Art.66 della legge 23/12/1998, n. 448 e ss.mm.ii.
d.m. 21/12/2000 n. 452 e ss.mm.
d.m. 25/05/2001, n. 337. d.p.c.m. 05/12/2013, n. 159.
d.lgs. 04/03/2014, n. 40
Link utili
Info su questa scheda
Responsabile aggiornamento: Stefania Pellizzari
Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2024