Responsabile Stefania Rossignoli
Referenti Barbara Masarin
Dove rivolgersi U.O. Servizi Sociali
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Orario lunedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30
Telefono 0421 359189
E-mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it
E’ un contributo erogato annualmente che può essere richiesto per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati nei quali la persona con disabilità ha abituale e stabile dimora (residenza o domicilio) oppure riguardare il posto di lavoro occupato in modo stabile dalla persona disabile e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. E’ ammesso il contributo limitatamente ad una sola casa oltre a quella di dimora effettiva e comunque adibita ad utilizzo personale. Il contributo viene concesso anche per l’acquisto di facilitatori della vita di relazione nella fattispecie suppellettili, attrezzature, arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane (montascale, pedane mobili, elevatori o simili). Rientrano nella normativa anche i contributi per l’adattamento di veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale o per l’adattamento di veicoli per il trasporto di soggetti disabili.
La domanda può essere inoltrata da:
Richiesta scritta su stampato predisposto dall’ufficio, con allegati richiesti, da presentare agli uffici delle Politiche Sociali o all’Ufficio protocollo del Comune di Jesolo.
Il contributo, una volta trasferito dalla Regione Veneto al Comune, viene liquidato in seguito alla presentazione delle fatture quietanzate, e alla verifica da parte del Comune della regolare realizzazione dei lavori o dell’effettivo acquisto degli ausili.
L’iter procedimentale prevede che la Giunta Regionale ripartisca il Fondo Regionale per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo ad ogni anno con apposito Decreto e ciò avviene, solitamente, entro la fine dell’anno solare. In seguito alla pubblicazione della Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e al successivo trasferimento dei fondi ai singoli comuni, è possibile per l’ufficio proseguire l’iter amministrativo che permette di erogare la somma eventualmente destinata al richiedente. Indicativamente ciò si verifica nell’anno successivo alla richiesta.
Per opere e facilitatori in edifici privati (artt. 12-13-14):
Per adattamento di mezzi di locomozione privati in funzione delle minorazioni fisiche anatomiche e funzionali (art. 16, comma 1):
Per adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilita’ (art. 16, comma 2):
Marca da bollo di € 16,00 da allegare alla domanda.
La data entro cui presentare le domande viene decisa ogni anno con Delibera di Giunta Regionale Le domande presentate successivamente alla data stabilita avranno validità per l'anno seguente.
Si sottolinea che requisito fondamentale per l’idoneità della domanda è che alla data di presentazione al Comune le opere non siano ancora state eseguite (né iniziate) e che gli ausili/attrezzature non siano stati acquistati. E’ facoltà del richiedente presentare contestualmente a questa domanda anche la domanda ai sensi della L. 13/89.
L.R. n.16 del 12.07.2007 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”;
Allegato A DGR n. 2422 del 08.08.2008 – Disposizioni applicative relative alla Legge Regionale 16/07;
L. 104, art.27, del 05.02.1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.