CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI
Limitazione all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimenti liquami zootecnici
Dal 25 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 per contenere i livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, e quindi garantire un migliore qualità dell'aria,
cittadini e attività produttive sono tenuti a rispettare quanto disposto nell'ordinanza n. 145/2018:
- impianti termici: riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, (compresi: stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- limitazione della temperatura misurata (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013)
- è vietato, nel periodo 25 ottobre 2018-31 marzo 2019, effettuare combustioni all’aperto in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere
Le indicazioni dettagliate sono inserite nell'ordinanza 145 del 25.10.2018
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