Giovedì 23 marzo l’amministrazione comunale ha approvato la modifica dell’articolo 26-bis del regolamento di Polizia Urbana dedicato alla “Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine” per prevenire gli eccessi garantendo sicurezza e tranquillità alla città e tutelando il divertimento sano e responsabile.
La misura prevede che in tutto il territorio del Comune di Jesolo:
>>> I La vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine è vietata:
>>> II La vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, è vietata:
>>> III Sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi. È pertanto consentito il consumo di bevande alcoliche SOLO presso i pubblici esercizi (bar, chioschi, ristoranti) ed entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici espressamente autorizzati:
Costituisce eccezione ai divieti di cui ai commi II e III la vendita per asporto, e conseguente detenzione, di bevande alcoliche per esclusivo uso domestico.
In questo caso i contenitori, all’atto della vendita, dovranno essere chiusi e sigillati in apposti involucri.
La violazione delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 25 e i 500 euro.
Si invita a consulta il regolamento completo.
Fonte:
Ufficio Comunicazione
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
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