Responsabile Stefania Rossignoli
Referenti Barbara Masarin
Dove rivolgersi U.O. Servizi Sociali
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Orario lunedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30
Telefono 0421 359189
E-mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it
Il Bonus psicologo, è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Con circolare INPS n. 34 del 15/02/2024 l’Istituto illustra le istruzioni per la presentazione delle domande e le modalità per il rimborso del contributo ai sensi del decreto interministeriale del 24/11/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2024.
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 31/05/2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nelle condizioni di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio a decorrere dal 2023. È riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Il contributo può avere un valore non superiore ad € 1.500,00 per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24/11/2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso le seguenti modalità:
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. Il cittadino richiedente deve essere in possesso di ISEE valido e del valore inferiore ad € 50.000,00 alla data della domanda. Per ISEE con omissioni/difformità si rimanda alla circolare INPS n. 34 del 15/02/2024.Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale, o tutore o affidatario di cui alla legge n. 184 del 04/05/1983. Il beneficio può essere richiesto inoltre per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministratore di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposto messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi. Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di € 50,00 a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.