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ASSEGNO DI INCLUSIONE - ADI

 

contatti

Responsabile Stefania Rossignoli
Referenti Barbara Masarin
Dove rivolgersi U.O. Servizi Sociali
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Orario su appuntamento
Telefono 0421 359189-188-179
E-mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it

 
 

Descrizione del procedimento

Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgentiper l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito ilsupporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (ADI),rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024. Sitratta di misure di sostegno economico e inclusione sociale e professionalerivolte ai cittadini, condizionate al rispetto di determinati requisiti dicittadinanza, soggiorno e residenza, alla valutazione della condizioneeconomica e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e diinclusione sociale e lavorativa.

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Destinatari della misura e requisiti

L’assegno di Inclusione può essere richiesto dainuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti sia in una delle seguenticondizioni:

  • Nuclei con persone minorenni;
  • Nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013);
  • Nuclei con persone con almeno 60 anni;
  • Nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione;
 

La persona che richiede l’ADI deve esserecongiuntamente:

Per quanto concerne il requisito di cittadinanza:

  • cittadino dell’Unione Europea oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Per quanto concerne il requisito di residenza esoggiorno:

  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa;
  • residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura).
  • la residenza sul territorio italiano per il nucleo beneficiario deve essere mantenuta per tutta la durata dell’erogazione del beneficio e si intende interrotta nell’ipotesi di assenza per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi ovvero per un periodo di quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi (fatti salvi i gravi motivi di salute documentati).

Requisitieconomici:

  • un valore ISEE non superiore a € 9.360,00;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000,0, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di € 150.000,00;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 per il singolo, incrementato di € 2.000,00 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a € 10.000,00, ulteriormente incrementato alla presenza di più componenti minorenni (€ 1.000,00 in più per ogni minorenne oltre il secondo) o di componenti con disabilità (€ 5.000,00 in più per ogni componente con disabilità e € 7.500,00 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).
  • un valore del reddito familiare inferiore a € 6.000,00 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni) ovvero fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;
  • al minore di età con disabilità e non autosufficiente si applica il medesimo valore di 0,50 previsto per ciascun altro componente adulto con disabilità;
  • tale soglia è aumentata a € 7.560,00, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Altri requisiti:

Nessun componente il nucleo familiare deve essereintestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli dicilindrata superiore a 1.60 cc oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a250 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti (esclusi i mezziper cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone condisabilità;

Nessun componente il nucleo familiare deve essereintestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi eimbarcazioni da diporto o di aeromobili.

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Modalità di richiesta

L’Assegno di Inclusione è richiesto apartire dal 18 dicembre 2023:

  • Con modalità telematica all’INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi tramite il sito www.inps.it;
  • Presso i centri di assistenza fiscale (CAF);
  • Presso gli Istituti di Patronato.

Contestualmente o successivamente allapresentazione della domanda il richiedente deve obbligatoriamente aggiornare lostato della richiesta sottoscrivendo il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

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Determinazione del beneficio

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri e, come tale, è impignorabile.
Il beneficio di integrazione del reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.
Il beneficio viene riconosciuto in misura massima pari per un single a € 780,00 mensili, solo a chi ha risorse pari a € 0,00, non riceve trattamenti e versa un canone di locazione di almeno € 280,00 mensili.
L’ADI è compatibile con la NASpI o altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria e rilevano ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio.
Il beneficio economico non può essere inferiore a € 480,00 annui, pari a € 40,00 mensili.

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Durata del beneficio

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD).
Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.
Variazioni di nucleo familiare vanno aggiornate entro 1 mese dalla variazione; variazioni per attività lavorative devono essere comunicate ad INPS per il tramite della piattaforma informatica entro 1 mese dalla variazione.
Il beneficiario dell’ADI è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro 15 giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio.

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Normativa di riferimento

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Codice scheda: SS
Responsabile aggiornamento: Barbara Masarin
Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2024
Ultima Modifica: 02/02/2024

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