Attività rumorose
Le attività rumorose dei cantieri mobili temporanei autorizzati e non in deroga ai limiti di rumorosità, possono avvenire all’interno del territorio comunale nel rispetto dei seguenti limiti temporali a seconda della fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere come disposto dall’ art. 27 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico.
Attività nel periodo 1 ottobre – 30 aprile
FASCIA | 08:00 – 12:00 / 13:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 / 19:00 – 08:00 |
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I Entroterra | Attività libera | Attività senza arrecare disturbo (1) |
II Intermedia | Attività libera | Attività senza arrecare disturbo (1) |
III Frontemare | Attività libera | Attività senza arrecare disturbo (1) |
Attività nel periodo 1 maggio – 30 settembre
FASCIA | 08:00 – 12:30 / 16:00 – 19:30 | 12:30 – 16:00 / 19:30 – 08:00 |
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I Entroterra | Attività libera | Attività senza arrecare disturbo (1) |
II Intermedia | Attività senza arrecare disturbo (1) | Attività sospesa |
III Frontemare | Attività senza arrecare disturbo (1) | Attività sospesa |
dal 01/05 al 31/05 e dal 01/09 al 30/09 | ||
III Frontemare dal 01/06 al 31/08 | Attività sospesa | Attività sospesa |
Nota (1): l’attività edile può essere autorizzata solo previa presentazione di relazione tecnica di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.) che analizza caso per caso la presenza o meno di
Sanzioni
Sanzioni previste dall’art. 10 c. 3 della Legge n. 447/95 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00.
In caso di svolgimento dell’attività nel periodo di sospensione, relativo al 1° giugno – 31 agosto, riferito alla terza fascia, oltre la sanzione l’organo accertatore procede al sequestro del cantiere.
Segnalazioni
Il cittadino che ritenga di essere disturbato a causa del rumore prodotto dall’esercizio dell’attività fuori dalla fascia oraria consentita – può formulare reclamo telefonicamente ovvero mediante gli ordinari canali istituzionali (mail, PEC).
Normativa di riferimento
Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (artt. 25-26-27-28)
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