Decertificazione
In vigore dal 1 gennaio 2012
L’art. 15 della l.n. 183 del 12.11.2011 e la direttiva del ministro per la PA e la semplificazione del 22.12.2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” hanno introdotto le seguenti novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive:
- è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati o atti già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Tali certificati e atti vengono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione autocertificazione) o dall’ atto di notorietà;
- le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni per i soggetti privati deve essere sempre indicato che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi. Se non è così il certificato è nullo.
Inoltre l’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha stabilito che “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.
Per saperne di più: http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione
Dirigente: Stefania Rossignoli
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