Canale di ascolto della Città di Jesolo per suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito
Descrizione
L’Ufficio Anticorruzione della città di Jesolo è strutturato per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illeciti.
Tali informazioni vengono poi veicolate al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della Città di Jesolo è il dott. Massimo Pedron (RPCT), nominato con decreto del sindaco n. 68 del 21/11/2022.
Suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione possono essere inviate compilando il form sottostante.
Segnalazioni di condotte illecite
Illeciti oggetto di segnalazione
Qualsiasi cittadino o dipendente dell’Ente e delle sue società partecipate che sia venuto a conoscenza di situazioni di illecito o cattiva gestione delle risorse pubbliche e intenda segnalarle, può rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione della Città di Jesolo dott. Massimo Pedron (RPCT).
Modalità di effettuazione delle segnalazioni
Per le segnalazioni è possibile rivolgersi personalmente al RPCT, oppure scrivere alla mail massimo.pedron@comune.jesolo.ve.it o scrivere tramite pec all’indirizzo comune.jesolo@legalmail.it oppure compilare in modalità di anonimato protetto il modulo sotto riportato che sarà leggibile dal solo responsabile per la prevenzione della corruzione. In quest’ultimo caso, il segnalante che volesse mantenere l’anonimato può omettere di indicare i propri dati identificativi e usare una casella di posta elettronica aperta allo scopo, si precisa che le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo ove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Resta in ogni caso ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire direttamente all’Autorità giudiziaria senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.
Cosa può fare il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT)
L’attività di vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. Il RPCT qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dispone l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza, l’Ufficio procedimenti disciplinari.
Cosa NON può fare il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT)
Il RPCT in base alla normativa attualmente vigente:
- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante.
Tutela del segnalante (cd. whistleblower)
Chi effettua la segnalazione gode di una speciale tutela da parte dell’ordinamento. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Per ulteriori informazioni sulla tutela del segnalante si suggerisce la consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, la lettura della Determinazione ANAC del 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” e la lettura della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Per le segnalazioni compilare il modulo qui sotto che sarà inviato, in modalità di anonimato protetto, al responsabile per la prevenzione della corruzione della Città di Jesolo. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito di Transparency Italia www.transparency.it (qui è possibile effettuare segnalazioni utilizzando uno specifico browser antitracciamento) oppure il sito sul Piano Nazionale anticorruzione P.N.A. https://www.anticorruzione.it/anticorruzione.