Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Descrizione

Che cos’è l’accesso civico previsto dall’articolo 5, comma 1 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. (consultabile su www.normattiva.it)

L’accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere redatta sul modulo più sotto riportato.


A chi presentare l’istanza
L’istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Massimo Pedron.
Telefono: 0421 359 222.


Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso civico può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: comune di Jesolo, via S. Antonio, n. 11 – 30016 Jesolo;
  • tramite fax: al n. 0421 359360;
  • a mano: all’ufficio protocollo o all’ufficio relazioni con il pubblico, siti in via S. Antonio, n. 11, a Jesolo.

L’istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d’identità del sottoscrittore.


Tempi del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il responsabile del procedimento, se a seguito dell’istanza individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni.


Ritardo o mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Jesolo, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca’ Corner; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it. Il ricorso va notificato anche al comune di Jesolo. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al comune di Jesolo. Se quest’ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso civico è consentito. Qualora il richiedente l’accesso civico si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico.


Moduli per l’accesso civico

 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2024, 14:54

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